da Italia oggi di  martedì 30 ottobre 2007 
di Marlisa Bombi e Stefano Manzelli   
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Sarà il sindaco ad ordinare la  chiusura dell’esercizio pubblico se non sarà rispettato il divieto di  somministrare bevande alcoliche dopo le due del mattino. 
  E, in attesa degli imminenti  chiarimenti ministeriali, questa limitazione andrà applicata a tutti i locali  che effettuano spettacoli, musica ed intrattenimenti a prescindere  dall’autorizzazione formale. E’ quanto risulta a ItaliaOggi circa  l’effettiva applicazione della riforma Bianchi, che intende limitare la  somministrazione alcolica notturna nei pubblici esercizi. 
  La legge 160/2007, di conversione  del dl 117/2007 in materia di sicurezza stradale, contiene, all’articolo 6, una  disposizione talmente generica da lasciare aperti molti dubbi interpretativi.  In pratica, la disposizione prevede che tutti i titolari e i gestori di locali  ove si svolgono - con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario - spettacoli o  altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di  somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione  di alcol dopo le ore 2 della notte. Quest’onere si affianca all’altro, già di  per sè pesante per gli esercenti, di partecipare alla campagna di sicurezza  sulle strade assicurandosi che all'uscita del locale sia possibile effettuare,  in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso  alcolemico oltre ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali  apposite tabelle di allarme il cui testo deve ancora essere definito dal  Ministero della Salute. 
  I maggiori dubbi nascono dalla  genericità che il legislatore ha usato nell’identificare i locali in cui si  applicano questi divieti. Per non sbagliare, valutata la gravità della sanzione  prevista - ovvero la possibile chiusura dell’esercizio fino a trenta giorni - la Fipe ha precisato, in una  recente circolare diramata alle proprie sedi, che “il divieto si applica a tutti i locali che, a prescindere dal possesso  della relativa autorizzazione, effettuano spettacoli o trattenimenti”. Per  spettacoli o trattenimenti si devono intendere, puntualizza l’associazione  degli esercenti, “i trattenimenti  danzanti e musicali (concertino dal vivo o con strumento meccanico e non musica  di intrattenimento trasmessa con radio, televisione, cd, filodiffusione, ecc.)  nonché rappresentazioni teatrali, di cabaret, di arte varia e simili”.  Riguardo alla competenza a disporre la chiusura dell’esercizio nel caso di  inosservanza delle disposizioni, la legge parla genericamente di autorità  preposta. Per il Ministero dell’Interno, secondo quanto risulta a ItaliaOggi,  autorità competente sarà il Sindaco, ma qualche dubbio in proposito permane.  Infatti, con la riforma del titolo V della Costituzione - ma già prima, con il  decreto legislativo 112 del 1998 - è stata creata una netta separazione tra la  polizia amministrativa di competenza delle regioni e l’ordine e la sicurezza  pubblica, di competenza esclusiva dello Stato. Non risulta ben chiaro in quale  dei due ambiti rientri questa attribuzione sanzionatoria, ed in ogni caso  l’inquadramento normativo del procedimento punitivo non appare adeguato. 
  Sarà necessario dirimere quanto  prima questi dubbi, stante la delicatezza delle questioni trattate e la  possibilità di aggravare i bilanci dei comuni con azioni giudiziarie anche  molto rilevanti.
 
Alcol e comuni
  
    I gestori dei locali dove si    svolgono spettacoli unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande    tra poco dovranno apporre apposite tabelle evidenzianti i sintomi dell’alcol    conformi alle istruzioni in corso di definizione  | 
  
  
    Gli stessi esercenti hanno già    l’obbligo di interrompere la somministrazione di alcol dopo le ore 2 della    notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare un    controllo volontario del tasso alcolemico  | 
  
  
    Secondo il Ministero dell’Interno    spetterà al sindaco ordinare la chiusura dei locali che non rispetteranno    queste due previsioni normative a prescindere dall’organo di vigilanza che    effettuerà gli accertamenti 
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