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		Pacchetto  igiene       Comuni nel caos con le nuove  regole nazionali 
 
 	
	
		
		da ItaliaOggi del 13 novembre 2007
di Stefano  Manzelli e Marlisa Bombi 
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Con  l’entrata in vigore il 24 novembre prossimo della riforma sui controlli di  sicurezza alimentare scomparirà definitivamente la vecchia autorizzazione  sanitaria. Entra infatti a regime il pacchetto igiene comunitario che ha  semplificato le procedure per la regolarizzazione degli operatori alimentari  sostituendo l’autorizzazione con una semplice notifica di inizio attività. Lo  ha evidenziato il dlgs 193/2007, pubblicato sul suppl. ord. N. 128 alla GU n. 261 del 9 novembre 2007. Con questo intervento il legislatore ha posto  l’ultimo tassello alla riforma del sistema che per tanti anni ha regolamentato,  dal punto di vista igienico sanitario, la produzione, manipolazione e la  vendita dei prodotti alimentari. L’impianto normativo comunitario in materia di  sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 che  ha introdotto il principio fondamentale della filiera. Ad integrazione di  questa disciplina sono poi stai emanati i regolamenti comunitari nn. 852, 853 e  854/2004…. In pratica, tutti gli operatori, dalla produzione agricola primaria  alla distribuzione finale al consumatore   compresa la ristorazione vengono coinvolti all’interno della gestione  del procedimento e resi responsabili. Il pacchetto igiene è entrato in vigore,  all’interno dell’Unione europea, il primo gennaio del 2006 ma, ancora oggi, lo  stesso non è applicato globalmente, in tutte le regioni d’Italia allo stesso  modo. Il motivo del ritardo è conseguente ai lavori della conferenza stato  regioni che su questo argomento solo il 9 febbraio del 2006 ha emanato le linee  guida necessarie alla disciplina locale. Le direttive per l’applicazione della  disciplina comunitaria non sono state, tuttavia, condivise da tutti e, in  particolare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha visto nel contenuto  dell’accordo evidenti distonie. Infatti, perseguendo l’impostazione del sistema  già avviato in materia di autocontrollo, l’articolo 6 del regolamento 852/2004,  oggi dispone che ogni operatore del settore alimentare deve notificare all’Asl,  lo stabilimento posto sotto il suo controllo dove viene eseguita una qualsiasi  delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini  della registrazione dello stabilimento stesso. La conferenza Stato regioni,  invece di limitarsi ad individuare le modalità della notifica, come indicato  dal regolamento, ha previsto che gli operatori del settore alimentare,  avrebbero dovuto presentare una denuncia di inizio  attività, ad efficacia differita di ben 45 giorni. Non si è adeguata alle linee  guida la Regione Friuli Venezia Giulia che ha emanato delle proprie direttive  prevedendo la mera notifica, anziché la denuncia, così come previsto dalle  disposizioni comunitarie. Questa Regione viene oggi premiata perché il decreto  legislativo che abroga definitivamente il vecchio sistema previsto dalla legge  283 del 1962, e contemporaneamente fissa le sanzioni, non fa alcun cenno a  denunce di inizio attività ma solo alla notifica prevista dall’articolo 6 del  regolamento 852/2004. Una bella gatta da pelare per i comuni che, in base alle  linee guida nazionali, sono il tramite delle Asl, e quindi destinati a ricevere  le dichiarazioni, soprattutto  perché la  Corte di giustizia europea ha imposto anche alla pubblica amministrazione,  oltre che ai giudici, la diretta applicabilità del diritto comunitario con  relativa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti.  
  
  
    Articolo 6 - Sanzioni  | 
   
  
    | 1 | 
	Chiunque,  nei     limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004,   effettua      attivita'   di  macellazione  di     animali,  di produzione   e      preparazione   di  carni     in  luoghi  diversi     dagli stabilimenti  o  dai     locali  a  tale     fine riconosciuti ai sensi del citato     regolamento  ovvero  la     effettua quando il riconoscimento e' sospeso  o     revocato 
	   | 
    arresto da sei mesi ad un    anno o ammenda  fino  a     euro  150.000,  in     relazione  alla    gravita'dell'attivita' posta in essere.  |  
    | 2 | 
	Salvo  che     il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di    applicabilita'  del  regolamento (CE) n. 853/2004, effettua    attivita' in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti    ai   sensi   di      tale  regolamento  ovvero     le  effettua  quando     il riconoscimento  e'  sospeso     o  revocato, o che, pur essendo    condotte presso   un   impianto      riconosciuto,  non  siano     state  comunicate    all'Autorita'  competente  per l'aggiornamento del riconoscimento 
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    sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a    euro 30.000.  |  
    | 3 | 
	Salvo  che     il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di    applicabilita'  del regolamento (CE) n.    852/2004 ed essendovi tenuto, non      effettua   la   notifica      all'Autorita'   competente  di     ogni stabilimento  posto  sotto     il suo controllo che esegua una qualsiasi delle  fasi di produzione, trasformazione e    distribuzione di alimenti ovvero  le    effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata,  | 
	sanzione amministrativa    pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000     o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro    3.000,  nel caso in cui, pur essendo    condotte presso uno stabilimento gia'     registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per    l'aggiornamento della registrazione.  |  
    | 4 | 
	  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare  operante  a  livello  di produzione primaria e operazioni connesse  che  non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli  altri  requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004 
      | sanzione amministrativa    pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;  |  
    | 5 | 
	Salvo  che  il  fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare  operante  ai  sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  a  livello  diverso da quello della produzione primaria che non  rispetta  i  requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A  dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004  
	  | 
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; |  
    | 6 | 
	L'operatore   del     settore  alimentare  operante     ai  sensi  dei regolamenti  (CE)     n.  852/2004  e  n.    853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette    di predisporre procedure di     autocontrollo  basate sui    principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre    ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005      e   quelle   in     materia  di  informazioni  sulla     catena alimentare 
	   | 
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;    | 
   
  
    | 7 | 
	Nel  caso  in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei  requisiti  o  nelle  procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo  termine  di  tempo  entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. E’ sanzionato il mancato adempimento entro i termini stabiliti  | 
	sanzione amministrativa    pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;  |  
    | 8 | 
	La  mancata  o  non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure  predisposte  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6 | 
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000. | 
   
  
    | 9 | 
	L'operatore  del  settore  alimentare  che,  pur in possesso di riconoscimento,   omette  di  indicare  sull'etichetta  del  prodotto alimentare  di  origine  animale  il  numero  di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, 
	  | 
    sanzione amministrativa    pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;  |  
    | 10 | 
	Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette in commercio  carni  fresche  refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria  di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 | 
	sanzione amministrativa    pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.  |  
    | 11 | 
	Chiunque  trasporta  lotti  di molluschi bivalvi vivi senza il documento  di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato  III,  sezione  VII,  capitolo  1, 
	  | 
    sanzione amministrativa    pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000  |  
    | 12 | 
	Chiunque  immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli  stessi  transitino  per  un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni  relative  ai  pettinidi  di  cui al regolamento (CE) n. 853/2004  all.  III,  sez.  VII,  cap.  IX, punto 3 .  | 
	sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla    stessa  sanzione  sono     sottoposti  gli  operatori     che immettono sul mercato     molluschi  bivalvi  vivi,     provenienti da zone di produzione della  classe     B  o  C senza che gli stessi siano stati    sottoposti al previsto periodo di depurazione  |  
    | 13 | 
	Chiunque  immette  sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai  pettinidi,  provenienti  da  una  zona  non  classificata  dalle autorita'  competenti  | 
	sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a    euro 12.000.  |     
		 
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