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		La Corte Costituzionale dà ragione al Ministro Bersani 
 
 	
	
		
		
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Non c’è stata invasione alle prerogative regionali e, quindi, la prima 
lenzuolata del Ministro Bersani ha avuto il benestare della Corte costituzionale 
con la sentenza 430 depositata il 14 dicembre scorso. Contro il decreto legge 
223 del 4 luglio 2006 e la relativa legge di riconversione, avevano ricorso due 
regioni, il Veneto e la Sicilia, seppur con motivi diversi. Il ricorso era stato 
motivato dal presunto contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che, dopo 
la novella del 2001, ha ridisegnato l’ambito della potestà legislativa tra Stato 
e regioni. In particolare, uno dei motivi del ricorso del Veneto era 
l’incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto Bersani, che introduceva 
sostanziali liberalizzazioni per il settore del commercio e dei pubblici 
esercizi, tra i quali l’abolizione del registro esercenti il commercio e la 
possibilità del consumo sul posto utilizzando attrezzature di proprietà 
dell’azienda. La Corte, che ha dedicato gran parte delle argomentazioni della 
sentenza a questo problema, ha precisato che, se una disposizione è strumentale 
“ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera 
esplicitazione della capacità imprenditoriale”, rientra nella tutela della 
concorrenza che è prerogativa dello Stato e, di conseguenza, il ricorso è da 
ritenersi infondato.  
Con questa sentenza, tuttavia, la Corte fissa un punto di vista diverso rispetto 
alla decisione 339 del 12 ottobre. In tale occasione, la Corte ha preso in esame 
- su ricorso delle regioni Lazio e Toscana - la legge 20 febbraio 2006, n. 96, 
in materia di agriturismo. Tra gli articoli dei quali il Giudice delle leggi ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale, è incluso l’articolo 6, che 
disciplina il sistema autorizzatorio per l’esercizio dell’attività 
agrituristica. Il legislatore nazionale, nella legge 96 del 2006, ha operato in 
base al processo di semplificazione in atto che ha sostituito alle 
autorizzazioni la forma delle dichiarazione dell’inizio dell’attività o della 
comunicazione. 
E’ stata la Regione Toscana, allora, ad impugnare parte dell’articolo 6 della 
legge sull’agriturismo, sostenendo che, nell’indicare analiticamente il 
procedimento necessario all’avvio all’esercizio dell’attività agrituristica, 
(dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare 
eventuali rilievi da parte del comune), esso contrastava con gli articoli 117 e 
118 della Costituzione, oltre che con la legge regionale della Toscana che 
subordina l’esercizio dell’attività agrituristica ad autorizzazione. La Corte ha 
concordato su questo punto osservando che la disciplina del procedimento 
amministrativo per l’avvio di un agriturismo attiene unicamente ad aspetti 
relativi all’attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla 
competenza legislativa dello Stato. 
In realtà, la scelta del legislatore nazionale era coerente con il sistema di 
liberalizzazioni in atto, delineato nelle cosiddette lenzuolate del Ministro 
Bersani del luglio 2006 e febbraio 2007, in occasione delle quali è stata 
sottoposta a dichiarazione d’inizio attività l’apertura dei panifici e 
l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista.  
Arrivederci alla prossima puntata! 
  
		 
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