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		Polizia amministrativa e pubblica sicurezza Nota a margine della sentenza Tar Lombardia,  Sez. Brescia del 13 febbraio 2008 n. 69 
 
 	
	
		
		
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Il Sindaco vuol fare lo sceriffo  e dispone la chiusura della pizzeria, ma il Tar Lombardia gli dà torto, perché  in base al testo unico di pubblica sicurezza compete al questore e non al  sindaco, disporre la sospensione (e neppure la chiusura, alla prima infrazione)  di un pubblico esercizio. Insomma, dopo trent’anni ormai dal dpr 616 del 1977 con  il quale le competenze in materia di polizia amministrativa sono state  trasferite alle regioni e ai comuni, rileva il Tar Lombardia, sezione di  Brescia con la sentenza n. 69 del 13 febbraio 2008, permangono ancora dubbi  interpretativi sul riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali,  mentre ormai, evidenzia il Tar, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il  trasferimento di competenze previsto dall’articolo 19, al punto 8)  
    “licenza  per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,  caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche,  sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni,  esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86 “ 
  non ha fatto venir meno la competenza del  questore prevista dall’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza.il  quale prevede che: 
  “Oltre  i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un  esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia  abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque,  costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il  buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 
  Qualora  si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere  revocata.” 
  In pratica, secondo il tribunale  amministrativo bresciano, il sindaco non ha alcuna competenza ad adottare  provvedimenti di sospensione o revoca della licenza per motivi di tutela  dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 100 del testo  unico di pubblica sicurezza in quanto questa è competenza esclusiva del  questore al quale il tribunale ha girato “l’affare” del il seguito di  competenza. 
  A margine di questa questione e al fine di  meglio definire quali sono le materie che, oggi, rientrano tra le competenze  delle regioni (potere  legislativo) e dei  comuni (esercizio delle funzioni) è utile richiamare anche la Corte costituzionale che con  la sentenza n. 290 del 2001 ha  preso in esame la problematica, sottolineando i passaggi salienti che hanno  cementato la distinzione tra polizia amministrativa e pubblica sicurezza: la  prima di competenza delle regioni, la seconda dello Stato. In occasione del  trasferimento di funzioni alle Regioni, precisa la Corte,  il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), disponeva,  all’art. 19, primo comma, il trasferimento ai comuni di alcune funzioni di  polizia amministrativa previste dal t.u.l.p.s. L’art. 19 del d.P.R. n. 616, al  comma quarto, stabiliva peraltro che i provvedimenti comunali relativi ad  alcune soltanto delle funzioni trasferite dovessero essere adottati previa  comunicazione al prefetto e dovessero essere sospesi, annullati o modificati  per motivata richiesta dello stesso. Tra l’altro, evidenzia la Corte, già con sentenza n.  77 del 1987, è stata dichiarata, fra l’altro, la illegittimità costituzionale  dell’art. 19, comma quarto, nella parte in cui non limitava i poteri del  prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza,  precisando che quest’ultima era da intendersi come funzione inerente alla  prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico. Sempre in  relazione all’art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, la Corte aveva poi modo di  chiarire che la ripartizione delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni, in  relazione alle funzioni di polizia, doveva ritenersi fondata sulla distinzione  tra le competenze attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via esclusiva  allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre funzioni  rientranti nella nozione di polizia amministrativa, trasferite alle regioni come  funzioni accessorie rispetto agli ambiti materiali attribuiti alla loro  competenza. La funzione di polizia di sicurezza, osservava la Corte, riguarda quindi le  misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico e,  pertanto, si riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di  pubblica sicurezza; la funzione di polizia amministrativa riguarda,  diversamente, l’attività di prevenzione e repressione diretta ad evitare danni  o pregiudizi a persone o cose nello svolgimento di attività rientranti nelle  materie affidate alla competenza regionale.  (sentenza n. 218 del 1988). 
  L’art. 1  della legge 15 marzo 1997, n. 59,   ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti  legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e  compiti amministrativi (comma 1), estendendo l’ambito del conferimento alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità locali,  nonchè allo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le funzioni localizzabili  nei rispettivi territori, in atto esercitati da qualunque organo o  amministrazione dello Stato, centrali o periferiche, ovvero tramite enti o  altri soggetti pubblici (comma 2). Il medesimo art. 1, al comma 3, lettera l),  ha tuttavia escluso dal conferimento le funzioni e i compiti riconducibili alla  materia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 
  L’art.  159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisa, poi, che le funzioni e i  compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica  concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento  dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali  e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile  convivenza nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni,  dei cittadini e dei loro beni. E’ opportuno chiarire che tale definizione nulla  aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica  tramandata dalla giurisprudenza della stessa Corte, nella quale la riserva allo  Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali,  quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed  ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa  dell’ordinamento. E’ dunque in questo senso che deve essere interpretata la  locuzione "interessi pubblici primari" utilizzata nell’art. 159,  comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le  pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al  mantenimento di una ordinata convivenza civile. La precisazione, conclude la Corte, é necessaria ad  impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine  pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte  le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità  statali di polizia e autonomie locali. 
  Lo stesso  art. 159, al comma 1, definisce le funzioni e i compiti di polizia  amministrativa regionale e locale, alla quale riconduce le misure dirette ad  evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e  alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali  vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti  locali, purchè non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in  funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, poichè in questo caso  si esulerebbe dai compiti di polizia amministrativa e si ricadrebbe in un  ambito di attività riservate allo Stato. 
  Dal quadro  sopraindicato che traccia l’evoluzione del criterio che ha accompagnato la  separazione dei due ambiti di competenza attribuiti rispettivamente allo Stato  e alle regioni, ma disciplinati tuttora, ambedue, dal testo unico di pubblica  sicurezza, dovrebbe risultare bel chiaro che l’intervento sanzionatorio previsto  dall’articolo 100 del t.u.l.p.s. e che può comportare in primis la sospensione dell’attività e, successivamente, in caso  di reiterazione, la revoca della licenza di esercizio, è materia che  riguarda  l’ordine e sicurezza pubblica,  con la logica conseguenza che la competenza ad intervenire è esclusivamente del  questore. 
		 
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