Modificato dalla finanziaria l'articolo 110 del tulps
News inviata il 14 dicembre 2007
Con emendamento proposto dal Governo e sulla quale è stata posta la questione di
fiducia, l'Aula della Camera ha approvato ieri, 14 dicembre, le modifiche al
comma 6 dell'articolo 110 del tulps. Si tratta, in pratica, delle modifiche che
erano state prese in esame nel corso delle trattative frenetiche in queste
ultime settimane e che cercano di fare un po' di chiarezza in un settore
sempre più complesso.
Certamente, nel testo della disposizione ha pesato la vicenda estiva delle black
slot, se, dal primo gennaio in poi, ogni singolo apparecchio installato dovrà
essere certificato da AAMS e non più, quindi soltanto il prototipo.
Questo è il comma 283 che introduce le modifiche:
All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le
seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e»;
2) le parole: «elementi di abilità o intrattenimento
sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti:
«insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che
consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara
ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica
dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
Il comma 284 precisa che: "Le disposizioni di cui al comma 283 si applicano alle
condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2008."
Leggi la disposizione così come modificata
dalla finanziaria 2008.
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