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Autorizzazione per subentro o rilascio ex novo?
 

Non ha avuto dubbi il Tar Veneto nel respingere il ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile che aveva concesso in locazione d’azienda un istituto per l’esercizio dell’attività di estetica e che non voleva che, lasciati liberi i locali, la subentrante trasferisse altrove l’attività. Nel contratto, si precisa nel ricorso, veniva chiarito che la locazione comprendeva i locali e l’azienda, con tutte le attrezzature. In una parte del contratto, tra l’altro, si precisava che la titolare “acconsente sin da ora alla intestazione temporanea a nome della conduttrice delle licenze ed autorizzazioni inerenti ed afferenti l’attività locata. Nel medesimo contratto veniva anche precisato che al termine della locazione “licenze ed autorizzazioni dovranno essere nuovamente intestate alla locatrice o alla persona dalla stessa tempestivamente designata, statuendo che le licenze dovranno essere vincolate all’immobile locato e non potranno per qualsiasi causa e motivo essere altrove trasferite”. Insomma, la proprietaria dei locali e dell’azienda ha sostenuto nel suo ricorso che il trasferimento era illegittimo in quanto l’autorizzazione originaria ceduta alla controinteressata era, per obbligo contrattuale, legata ai locali di via Mazzini e quindi, al termine del contratto di affitto d’azienda, essa avrebbe dovuto essere reintesata alla ricorrente. Per il Tar Veneto che ha deciso con sentenza 154 del 23 gennaio 2008 così non era in quanto la conduttrice aveva ottenuto, a suo tempo, dal Comune una nuova autorizzazione nella quale si dava atto della dichiarazione di rinuncia da parte della precedente titolare, dichiarazione incondizionata, precisa il Tar, che non prevedeva alcuna clausola risolutiva a favore della ricorrente per la retrocessione della suddetta licenza. Pertanto, ha concluso il Tar, poiché l’autorizzazione in essere risultava intestata alla controinteressata e legata alla sorte dell’azienda commerciale, a fronte della richiesta di trasferimento dell’attività, l’Amministrazione non poteva opporre alcun diniego motivato con i diversi accordi in origine stipulati inter partes. Relativamente a questa sentenza, la lezione che si può trarre è che non sempre autorizzazione ed azienda viaggiano a pari passo, o meglio non sempre il Tar argomenta allo stesso modo. Infatti, nel caso specifico sarebbe stato necessario approfondire qual era l’oggetto reale del trasferimento di sede. Se per azienda si intende il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'impresa ed i beni erano di proprietà del locatore, non c’è stato alcun trasferimento di azienda bensì trasferimento di mera autorizzazione, con buona pace di tutti. Se, invece, i beni di cui il conduttore disponeva erano di sua proprietà e non del locatore, il rapporto che legava i due soggetti non era certamente d’affitto d’azienda ma un mero contratto di locazione immobiliare.
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