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La Regione Friuli Venezia Giulia su due interessanti questioni
 

L’esigenza di “mettere in rete” le risoluzioni, ovvero le interpretazioni che le Direzioni regionale del commercio forniscono a coloro i quali manifestano dubbi interpretativi persegue il fine di creare una interpretazione uniforme, a vantaggio di una situazione di “regione di diritto” che non può che agevolare le imprese che intendono investire nel territorio. E’ fuor di dubbio, infatti, che i dubbi, le perplessità e le incertezze mal si coniugano con quella certezza di cui l’imprenditore ha bisogno. Plauso, quindi, alla Regione FVG che, puntualmente, aggiorna la relativa sezione dei quesiti e che rappresentano, comunque, UN punto di vista, come la Regione stessa ha più volte puntualizzato. Le ultime due risoluzioni emanate nei giorni scorsi affrontano due distinte problematiche: il piano di settore del commercio e le vendite effettuate al di fuori dei locali commerciali: nella fattispecie all’interno di un albergo.

Riguardo il piano di settore del commercio che la disciplina della regione FVG rende obbligatorio per i comuni che intendono allocare sul proprio territorio GSV, la Direzione del commercio afferma che il piano stesso è necessario non soltanto per l’apertura di nuove strutture di vendita ma anche per l’ampliamento di quelle esistenti. Di conseguenza se un comune, in via teorica, in base ai parametri previsti dalla Regione stessa, non avrebbe la possibilità di consentire l’apertura di alcuna nuova struttura, non per questo è esonerato dall’obbligo di redigere il piano, nell’ipotesi in cui sia comunque disponibile a consentire l’ampliamento delle strutture già attivate sul territorio.

L’altra risoluzione riguarda la possibilità di effettuare, all’interno di un albergo, delle vendite promozionali temporanee. La questione è complessa perché la Regione effettua il connubio: temporaneo e occasionale, con ciò escludendo l’ipotesi della professionalità per le vendite temporanee. Questo assioma non può essere condiviso perché il carattere temporaneo può presupporre comunque una attività esercitata in forma professionale: si pensi ad esempio ad un imprenditore che ogni anno apre un esercizio di vendita per 59 giorni in piazza Unità e Trieste e  l’utile che ne consegue gli consente di vivere di rendita nel resto dell’anno. L’assioma non regge per un altro aspetto. Infatti, è fuor di dubbio che l’impianto stesso sul quale è costruita (ed era costruita) la disciplina per l’esercizio dell’attività  commerciale riguarda “esclusivamente” l’attività esercitata in forma professionale e non a caso il legislatore ha posto tale definizione commerciale all’inizio delle definizioni. Del resto, per chi ha avuto modo di conoscere il fenomeno attraverso la stampa specializzata, avrà appreso la tendenza di aprire negozi mordi e fuggi: si cerca di colpire la curiosità del consumatore aprendo in location competitive (centri storici, aree di forte passaggio ecc.) delle attività commerciali che rimangono aperte poche settimane. E’ questa chiaramente, un’attività temporanea esercitata in forma professionale.

Altro aspetto è quello connesso alla destinazione d’uso dei locali e alla percentuale assentita (dal regolamento regionale) perché non si configuri l’ipotesi di modifica della destinazione d’uso.
Ma su questa questione ci si riserva di ritornare perché merita un approfondimento.

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