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Dichiarata incostituzionale la sanzione penale per le violazioni in materia di new slot
 

Violato dalla legge finanziaria 2006, in materia di new slot, il principio costituzionale di uguaglianza. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 18 giugno 2008 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 547 della legge 266/2005 per il contrasto della stessa con l’art. 3 della Carta. L’articolo bocciato prevedeva che per le violazioni al tu di pubblica sicurezza, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della l. 266, si applicavano le norme vigenti al tempo dell’infrazione. La Corte, già a metà marzo aveva preso in esame la questione ma aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per problemi procedurali. Questa volta, invece, il giudice delle leggi nell’esaminare tre distinte istanze presentate rispettivamente dal tribunale di Pescara, Varese e Pinerolo, ha dichiarato l’inammissibilità delle istanze di Pescara e di Varese ma ha accolto, invece, la richiesta del tribunale di Pinerolo. La successione normativa prevista dal legislatore, ha evidenziato la Corte, ha fatto venir meno il rilievo penale delle violazioni del tulps, commesse anteriormente alla legge, ma ha disposto che debba continuare ad applicarsi la legge vigente al momento del fatto per le violazioni commesse nel passato. Questa è un’eccezione nell’ordinamento, in quanto per il principio di uguaglianza, la modifica (in meglio) della legge penale deve valere anche per il passato, ancor più precisa il giudice se il reato viene cancellato, come è avvenuto in questo caso dove la sanzione penale è stata sostituita da una sanzione amministrativa. Rientra nella possibilità del legislatore, ha chiarito la Corte, rivalutare il disvalore del reato, ma questa valutazione deve riflettersi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore. Il principio della retroattività della legge penale favorevole, in pratica, è suscettibile di limitazioni e deroghe, ma solo se adeguatamente giustificato e dimostrato. In questo caso, invece, secondo la Corte, la norma contestata “contraddice gli obiettivi della depenalizzazione, rappresentati, in base a quanto risulta dai lavori preparatori, dalla necessità di assicurare maggiore celerità di definizione dei procedimenti e di demandare l’irrogazione delle sanzioni all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in questo settore, ha maggiori competenze tecniche nel settore.
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