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E’ sbagliata la tabella anti-alcol
 

C’è un errore materiale nelle tabelle approvate con il decreto pubblicato in GU dell’8 settembre, che i gestori dei locali pubblici devono esporre già da ieri. L’errore, prontamente segnalato dal Ministero della Sanità, e che dovrà essere quanto prima pubblicato in GU non fa venire meno i vincoli. E’ scattato, ieri, infatti per i titolari di attività di trattenimento, l’obbligo di esporre dentro e fuori il locale le tabelle anti-alcol decise l’estate scorsa nell’ambito del piano varato dal governo per aumentare la sicurezza sulle strade. Il Ministero della sanità, a questo proposito, fa sapere che il livello di alcolemia per l’uomo di 90 chili, a stomaco vuoto, che beve birra analcolica, non è 0,02, come indicato in gazzetta, bensì dello 0,01. Il decreto che fissa i contenuti delle tabelle che i gestori dei locali devono esporre e che ha dato attuazione agli obblighi imposti un anno fa, informano dalla Fipe, ha messo nel panico controllati e controllori, perché le sanzioni sono pesantissime. Per chi infrange le regole, infatti, è prevista la chiusura del locale da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni. Ci è giunta notizia dell’avviso che una squadra dei Nas avrebbe fornito al gestore della mensa dell’ospedale umbro di Città di Castello, ci dice Marcello Fiore vicedirettore della Fipe nazionale, mentre a Gorizia il responsabile di un bar interno di un ente pubblico ha chiesto lumi alla sezione locale dell’associazione. Insomma, mare grosso in tutta Italia per questo nuovo obbligo che già più d’uno ha contestato nei contenuti. Infatti, si mormora, quali criteri il Prefetto adotterà per graduare la chiusura dai sette ai trenta giorni che la legge prevede per l’inadempimento all’obbligo? Sta di fatto che permane anche il dubbio su quali soggetti, effettivamente, sono destinatari della disposizione, tenuto conto che il concetto di “trattenimento” usato dal legislatore, dai più è considerato vago. Una interpretazione, in tal senso, è stata fornita dall’avvocatura bolognese, la quale ha affermato che sono soggetti all’obbligo quegli esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si limita al tempo necessario per soddisfare le esigenze di ristorazione ma è prolungato dalla volontà, o dall’intento, di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento.
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