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Milleproroghe 2009: il Governo mette, nel bene e nel male, una pezza alla normativa
 

Internet point
La prima proroga è quella che riguarda gli internet point ed, infatti, al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 194/2009 è disposto che: “Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: “fino al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2010”. In sostanza, per installare un pc collegato in rete in locale aperto al pubblico è necessario munirsi di una autorizzazione ai sensi dell’art. 86 rilasciata dal questore. I terroristi sono avvisati. Se devono inviare una mail è meglio stiano alla larga dagli internet point, ma soltanto quelli in Italia, perchè il gestore ha registrato ogni traccia. E’ evidente che, stando così le cose, (visti i fatti di questi giorni) sarebbe molto più logico assoggettare direttamente ad autorizzazione l’apertura degli internet point, rimuovendo quindi il termine che annualmente viene prorogato. Ciò che, invece, è incomprensibile e il bravo Ministro Maroni lo dovrebbe spiegare,è il motivo che ha indotto il Ministero dell’interno a ritenere che sono assoggettati a quest’obbligo anche coloro i quali mettono a disposizione del pubblico la rete wi-fi. Infatti, l’accesso ai siti e il mittente delle mail sono comunque rintracciabili attraverso il proprio numero identificativo.
Ma stando così le cose non tutti i mali vengono per nuocere. Recentemente, infatti, dal tribunale di Firenze è stato dato il via libera ai totem destinati al gioco nei bar. E’ evidente che questi totem altro non sono che dei pc che devono, quindi, essere autorizzati ai sensi della sopraindicata disciplina, anche se gli stessi hanno limitate possibilità di accesso a predeterminati siti, In sostanza, tenendo conto che perlomeno nei momenti cruciali dell’anno, la Polizia effettua accurati controlli nei locali dove sono stati installati i pc, c’è da sperare sia posta, con l’occasione, attenzione al numero di apparecchi installati.

Noleggio con conducente
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 194/2009, recita invece:
All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
Si puntualizza che il suddetto articolo 7 bis, “Sospensione dell’efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” a sua volta dispone che:
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’ articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009.
Non è un rebus e neppure un gioco di parole anche se, a prima vista, lo potrebbe sembrare. Ma la questione si fa più chiara indicando a queste note il sottotitolo: battaglia a Roma tra taxista e NCC.
In sostanza, sembra proprio difficile venir fuori da questa imbarazzante vicenda che ha visto fin da subito il ministro dei trasporti dare ragione agli operatori del settore NCC che dalle norme introdotte a inizio anno, venivano fortemente penalizzati. Di conseguenza, anche se – in questo caso – non si va di anno in anno, bensì di tre mesi in tre mesi, è alquanto difficile immaginare la revisione complessiva della disciplina. Di conseguenza, in questo caso, tutto rimane o meglio ancora continua come prima.

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