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Domanda del 28 aprile 2009:
Carabinieri dei NAS hanno contestato ad una barista la vendita di pizzette prodotte in piccolo vano di detto bar, senza che lo stesso fosse munito di autorizzazione sanitaria specifica di prodotti di rosticceria. Hanno proceduto al sequestro amministartivo di n. 02 piccole pizzette. Il p.v. per violazione dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, è stato trasmesso al Sindaco per la convalida di detto sequestro. Si vuole conoscere, ai sensi delle nuove disposizioni sanitarie, se il Sindaco è tenuto a convalidare detto atto ed in base a quale normativa.

Risposta: Con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" la disciplina è stata totalmente innovata ed oggi, quindi, in base a quanto disposto all’art. 2. Autorità competenti
1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
ogni competenza a suo tempo affidata ai comuni per effetto della previgente disciplina contenuta nella legge 283/62 (autorizzazione sanitaria) è venuta meno.

Del resto, va anche evidenziato quanto a suo tempo disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" ed, in particolare, dall’art. 8 “Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari”
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

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