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Domanda del 28 aprile 2009:
avendo eseguito una verifica presso un'agenzia infortunistica, si è verificato che:
1) è presente sia: a) la ditta che effettivamente svolge l'attività di pratiche infortunistiche e b) sia la sede legale di un'altra ditta che non ha operazioni di sportello, ma solo di sede legale e di recapito posta;
2) non era presente la Dia per l'autorizzazione di cui al TULPS di nessuna delle due agenzie infortunistiche;
3) non era presente un cartello con le tariffe espresse in euro e regolarmente vidimato dal comune;
4) non era presente il registro giornale della ditta che aveva la sola sede legale in quanto non operante nel comune dove ha sede, mentre i registri della ditta che opera nel nostro comune, erano incompleti mancava l'iscrizione relativa al prezzo pattuito e all'effettivo pagamento;
Considerato quanto sopra si chiede di conoscere tutte le eventuali sanzioni da elevare, gli estremi esatti di legge per cui si elevano le sanzioni e se i proventi di tali verbali possono essere ascritti al nostro comune, visto che dal 2002 le agenzie infortunistiche sono di competenza comunale, o i proventi devono essere devoluti allo Stato.

Risposta: L’esercizio dell’attività di agenzia infortunistica è disciplinata dall’articolo 115 tulps. La competenza è stata trasferita ai comuni con l’art. 163 del decreto legislativo 112/1998. Tale trasferimento è stato reso esecutivo il 1/1/2001 con Dpcm 12/9/2000 che ha dato
piena applicazione alle previsioni dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 31/3/1998 nr 112.
Nonostante sia prassi di molti comuni assoggettare a dichiarazione di inizio attività l’apertura di una agenzia di affari, personalmente ritengo che in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 11, comma II, il procedimento sia soggetto ad autorizzazione. Sussiste, infatti, un ambito di discrezionalità che il Comune deve esercitare e che, quindi, sottrae il procedimento alla fattispecie di cui all’articolo 19 della legge 241/1990.
L’autorizzazione consente l’esercizio legittimo dell’attività. Di conseguenza se non c ‘è l’autorizzazione (o la Dia se il Comune di riferimento assoggetta le agenzie di affari a Dia) l’attività è esercitata in carenza di autorizzazione e, di conseguenza, va sanzionata in base all’articolo 17 bis e ter del tulps.
A mio avviso va comunque sanzionato esclusivamente il soggetto che esercita l’attività e non, anche, quello che utilizza l’indirizzo come recapito postale. Tra l’altro, non è stato chiarito qual è l’attività esercitata dalla seconda ditta.
La violazione dell’articolo 120 tulps che impone al titolare dell’agenzia di affari determinati obblighi, è parimenti sanzionato dall’art. 17 bis in maniera diversa per l’inosservanza, rispettivamente, del primo e secondo comma dell’articolo 120.

Riguardo al soggetto competente ad irrogare i proventi, si ritiene assolutamente completa l’analisi svolta dall’Ufficio legislativo della Regione Emilia Romagna, al quale, quindi, doverosamente, si rinvia.
http://www.scuolapolizialocale.it/public/materiali/parere.pdf.pdf

Marilisa Bombi

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