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Domanda del 11 maggio 2009:
L'Amministrazione Comunale organizza un evento musicale su una piazza cittadina.
Nella fattispecie, per cercare di escludere il pubblico spettacolo dall'applicazione del D.M. 19.8.1996 si è cercato di rispettare tutte le condizioni indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera a) dello stesso, ossia palco di h. inferiore ad 80 cm. transennato in modo tale da renderlo inaccessibile, ivi compresi gli impianti elettrici e di amplificazione e nessuna transennatura della piazza ove si svolge l'iniziativa.
Così rimanendo le cose non si dovrebbe richiedere l'intervento della C.P.V.L.P.S.; si autorizza ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S. previa la predisposizione della documentazione di cui al Titolo IX del Decreto.
Ora ci si chiede questo. Se nella piazza si posizionassero delle sedie (che dovrebbero essere quindi delle strutture atte allo stazionamento del pubblico) si vanificherebbe la facilitazione di ovviare alla verifica della Commissione?
Ma in questo caso, la Commissione, cosa verificherebbe? Come sono disposte le sedie? La piazza rimane comunque aperta a chiunque e quindi non si possono presentare problemi di capienza.
In pratica, ci si chiede se, per un simile evento, con la presenza di sedie:- occorre la verifica della C.P.V.L.P.S.?
- non occorre tale verifica a condizione che le stesse siano collocate secondo quali criteri del D.M. (richiamati anche nel 1° paragrafo del Titolo IX)? Quelli del Titolo III del D.M. che riguarda i posti nelle sale? E questi criteri di sistemazione dei posti a sedere - se non occorre la verifica di cui all'art. 80 - come si portano a conoscenza del titolare della licenza? Andranno inseriti come prescrizione nell'autorizzazione che si rilascerà?
- se le sedie sono oltre 100, cambia qualcosa ai fini della prevenzione incendi?

Risposta: La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo approvata con Il d.m. 19 agosto 1996 fissa norme a tutela della incolumità pubblica. A mio avviso, quindi, cercare di fare in modo di eludere le sopraindicate disposizioni non rientra nella discrezionalità della PA la cui attività è orientata, invece, al perseguimento dell’interesse pubblico. Premesso un tanto si ritiene che, con il quesito posto si intendeva richiedere quale procedura poteva essere adottata, nel rispetto della disciplina sopraindicata, al fine di dare attuazione al principio di semplificazione amministrativa che fa anche parte dell’ordinamento giuridico nazionale.
Il punto 2 dell’articolo 1 del d.m. 19 agosto 1996 in questione, dispone che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
Il titolo IX (Luoghi e spazi all'aperto) della cosiddetta regola tecnica, dispone che:
L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
A tale proposito va chiarito, quindi, innanzitutto che cosa si intende per ”strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico”. Se da questa definizione si ritiene debbano rientrare sedie, dovrebbe essere applicata la regola tecnica prevista dalla relativa sezione contenuta nel Titolo III. Peraltro, il titolo III del decreto in questione (distribuzione dei posti a sedere) omette, al comma 1, il riferimento agli spazi all’aperto. Di conseguenza, si dovrebbe ritenere non applicabile la fattispecie. E’ evidente, peraltro, che permangono dubbi sul numero complessivo delle sedie che possono essere installate, ma è altrettanto evidente che la regola tecnica non potrebbe porre un parametro specifico in quanto ogni situazione è oggettivamente diversa una dall’altra. Sarà, quindi, l’organizzatore che, oculatamente, potrà/dovrà decidere in tal senso, assumendosi le relative responsabilità anche con riferimento a quanto previsto dal Titolo IV della medesima regola tecnica.
Riguardo alla licenza ex articolo 68 Tulps sussistono perplessità in ordine all’opportunità del rilascio della stessa. La prima con riferimento al pronunciamento della Corte costituzionale che ritiene assoggettato al provvedimento l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale; la seconda in ordine al principio di buon andamento della PA che, nel caso proposto, autorizzerebbe se stessa e questo pare (anzi è) un paradosso. In sostanza, se prescrizioni ci devono essere, queste sono poste a prescindere dal titolo autorizzatorio ex articolo 68 Tulps. Si tratta di individuare, comunque, un responsabile dell’evento al quale far carico del rispetto delle norme non soltanto in materia di prevenzione incendi ma di sicurezza in genere.

Marilisa Bombi

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