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Domanda del 21 marzo 2009:
Gli apparecchi da intrattenimento in lavanderia
Un soggetto, sotto forma di ditta individuale, ha aperto una lavanderia automatica a gettoni con libero accesso a chiunque intenda usufruire del servizio.
All'interno del locale lavanderia sono stati inoltre collocati videogiochi di cui all'art. 110 del TULPS con regolare licenza ai sensi dell'art. 86 del predetto Testo Unico.
Durante l'orario di apertura non risulta esserci all'interno del predetto locale la presenza del titolare ovvero di dipendenti o collaboratori.
Per la sorveglianza della stanza adibita a lavanderia e videogiochi, il titolare ha installato delle videocamere a circuito chiuso che riprendono e registrano su supporti informatici gli avventori.
Premesso quanto sopra si chiede:
a) è sufficiente l'installazione delle videocamere per la sorveglianza dei locali oppure deve esserci la presenza di un soggetto (titolare o dipendente), che garantisca la non fruibilità dei giochi ai minorenni?
b) ai fini della privacy devono essere esposti i cartelli che informano la clientela della esistenza delle videocamere?
c) a quali sanzioni, se sussistono, incorre il soggetto per le violazioni dei punti a) e b)?
Grazie della collaborazione.

Risposta: A prescindere dalla pletora di disposizioni in materia fiscale, l’attività di gioco lecito è, allo stato attuale, (e per quanto riguarda i dubbi posti) disciplinata dagli articoli 86, 88, 110 del Tulps ed, inoltre, 194 e 195 del relativo regolamento.
Più recentemente, l’articolo 86 del Tulps è stato riformulato, nel senso che gli apparecchi da intrattenimento possono essere installati oltre che negli esercizi pubblici anche in altri locali aperti al pubblico tra i quali può certamente rientrare una lavanderia self service.
Correttamente il Comune ha autorizzato l’installazione degli apparecchi da intrattenimento ai sensi del comma III art. 86 Tulps indicando anche, si presume, quale parametro di contingente deve essere rispettato in base al decreto sul contingentamento ottobre 2003. Aams, infatti, si è espressa nel senso che per i locali non espressamente individuati dal decreto interdirettoriale dell’ottobre 2003, il Comune può individuare l’analogia applicabile. Personalmente ritengo vada applicato il parametro previsto per i bar, in quanto maggiormente affine.
L’articolo 110 prevede, al comma 8, che è vietato l’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 ai minori di anni 18. E’ evidente, a tale proposito, che è inimmaginabile un esercizio pubblico quale è diventata la lavanderia automatica per il fatto stesso di essere autorizzata ai sensi dell’art. 86, III c. Tulps non custodito o, direi anche, presidiato, al fine di assicurare il rispetto delle regole poste per questo particolare tipo di attività, sottoposto a controlli di ps. Ne consegue che un sistema di video sorveglianza non è (e non può essere) di per se assolutamente idoneo ad assolvere allo scopo.
Di conseguenza, va imposta la presenza del titolare della licenza o, comunque, di un addetto incaricato dal titolare. In caso di inosservanza dell’obbligo non avrei, personalmente, alcuna remora nel revocare la licenza di esercizio ai sensi dell’art. 10 tulps

Marilisa Bombi

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