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Domanda del 16 giugno 2009:
Un esercizio titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C (autorizzazione a carattere permanente) non apre da circa un mese.

Risposta:

Nel quesito posto non viene chiarito se la disciplina di riferimento è diversa dalla legge 287/1991. Di conseguenza si fa riferimento a quest’ultima, in quanto si ritiene che la Regione non ne ha emanato una propria. Il quadro giuridico di riferimento consente di sciogliere i dubbi sulla questione della sospensione dell’attività. Nello specifico si evidenzia quanto segue:

 
L’articolo 5 della legge 287/1991 individua quattro tipologie di esercizi di somministrazione e precisamente:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
 
A sua volta l’articolo 4 la cui rubrica recita “Revoca dell'autorizzazione” dispone che:
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
 
Tale articolo 99 dispone che:
 
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
 
Si può, quindi, facilmente desumere che alcuna sanzione è prevista nei confronti di chi sospende l’attività per un solo mese, mentre è prevista la revoca (meglio sarebbe affermare la decadenza) ma soltanto per la chiusura che si protrae per più di anno, come ben chiarisce l’articolo 4 al comma 1 lett. A).
Relativamente alla revoca/decadenza, si richiama T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 gennaio 2006 , n. 99:
In tema di esercizi pubblici, il legislatore, con l'art. 4 l. n. 287 del 1991, ha impropriamente definito “revoca” un provvedimento, ad adozione e contenuto vincolato, che presenta piuttosto i marcati connotati di una decadenza di tipo sanzionatorio. Detto atto non ha, peraltro, valore costitutivo ma solo dichiarativo, tanto che l'effetto di estinzione si formalizza con la mera sequenza dei presupposti di legge a prescindere dalla ricognizione del comune.
 
E’ utile, a tale proposito, prendere in considerazione anche la disciplina contenuta all’articolo 8 “Orario di attività” della medesima legge 287/1991 tenuto conto che la stessa detta norme in materia di orari.
 
1. – omissis -
2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. – omissis –
 
Tenuto conto di quanto afferma il comma 4, ne consegue che, palesemente neppure, le disposizioni in materia di orari sono applicabili alle attività di somministrazione che operano all’interno di strutture destinate al trattenimento.
Tra l’altro, in riferimento alla finalità della norma, relativa alla decadenza causa sospensione, la seguente massima (conforme alle precedenti) consente un ulteriore approfondimento:
 
L'obiettiva natura vincolata della revoca dell'autorizzazione relativa ad un'attività di pubblico esercizio ex art. 4, l. n. 287 del 1991 attenua l'esigenza di una diffusa motivazione del provvedimento, apparendo sufficiente, ai fini di un'esauriente esternazione delle ragioni che lo giustificano, che dal tenore dell'atto emerga l'insussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. La previsione normativa di cui all'art. 4, l. n. 287 del 1991 trova la sua ragione di essere, specie nelle ipotesi di esercizi soggetti ad indicazioni numeriche limitative stabilite sulla base di parametri numerici ottimali, nell'esigenza che un'autorizzazione assentita in osservanza degli stessi parametri e non attivata nei termini previsti dalla legge non sottragga a tempo indefinito unità di somministrazione al pubblico ad altri esercenti che intendano svolgere la stessa attività e che non possano ottenerla in conseguenza dell'esistenza di esercizi autorizzati ma non aperti.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 novembre 2008 , n. 9868
 
E ancora:
La previsione normativa di cui all'art. 4, l. n. 287 del 1991 (revoca dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi) trova la sua ragione di essere, specie nelle ipotesi di esercizi soggetti ad indicazioni numeriche limitative stabilite sulla base di parametri numerici ottimali, nell'esigenza che un'autorizzazione assentita in osservanza degli stessi parametri e non attivata nei termini previsti dalla legge non sottragga a tempo indefinito unità di somministrazione al pubblico ad altri esercenti che intendano svolgere la stessa attività e che non possano ottenerla in conseguenza dell'esistenza di esercizi autorizzati ma non aperti.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 gennaio 2006 , n. 99
 
Quanto, infatti, si può desumere dalla lettura delle sopraindicate massime è che la ratio del legislatore è stata quella di evitare il blocco delle licenze in modo da consentire l’esercizio dell’attività ad altri esercenti. Di conseguenza si potrebbe anche ritenere che la decadenza di cui all’art. 4 legge 287/1991 opera esclusivamente con riferimento agli esercizi di somministrazione soggetti a programmazione. Procedere alla revoca dell’autorizzazione, infatti, ben sapendo che subito dopo il titolare dell’esercizio avrebbe titolo per ripresentare una nuova dichiarazione di inzio attività, contrasta con la più recente disciplina in materia di buon andamento della PA.
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