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Domanda del 21 ottobre 2009:
La Soc. X è/era titolare di un locale notturno, il Prefetto ai sensi dell'art. 19 c. 4 del D.P.R. 616/1977 alla luce di considerazioni ed esigenze di pubblica sicurezza chiede al Comune di revocare tutte le autorizzazioni di Polizia Amm.va in possesso della società;
Il Comune con procedura di rito Revoca;
A revoca avvenuta la soc. X subaffitta con il consenso del proprietario dell'immobile i locali nonché le attrezzature contenute e necessarie per lo svolgimento dell'attività al Sig. Y (che era già delegato alla somministrazione) il quale chiede il rilascio di nuovi titoli (sala da ballo e arte varia) a suo nome, per l'apertura di una nuova attività.
Si chiede se il Comune DEVE rilasciare le nuove autorizzazione qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti;
Si ritiene che nel caso prospettato, si configuri un subingresso in attività al quale erano state revocate le autorizzazioni e non una nuova attività.
Come ci si deve comportare?

Risposta:

Il penultimo comma dell’art. 19 d.P.R. 616/1977 dispone che:
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Fermo restando l’intervento della Corte cost. in riferimento a tale disposizione, si precisa che tale disposizione non riguarda, o meglio ancora non dovrebbe riguardare l’esercizio e l’attività in sé, bensì il soggetto che esercita l’attività. Infatti, altre sono le disposizioni che il vigente Tulps individua al fine di consentire la revoca della licenza, per abuso del titolo o per motivi di pubblica sicurezza: l’art. 10 e l’art. 100.
 Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
 Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
Nello specifico, quindi, si ritiene che l’eventuale esercizio dell’attività da parte di altro soggetto, rispetto a quello destinatario del provvedimento di revoca su istanza del prefetto, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 616/1977, non sia in contrasto con le cautele previste dall’attuale ordinamento il quale non prevede una disciplina specifica per le attività disciplinate dal tulps, proprio in relazione alla specificità delle licenze di esercizio che vengono rilasciate in riferimento ai requisiti morali.
Peraltro, l’ordinamento non nega la possibilità che il Prefetto intervenga richiedendo al Comune la revoca delle licenze di esercizio, anche nell’ipotesi in questione, ovvero al nuovo titolare dell’attività. Inoltre, si evidenzia il fatto che motivi di opportunità consigliano un’attenta attività di vigilanza, al fine di accertare in capo a che soggetto, l’esercizio dell’attività di impresa viene effettivamente esercitata, al fine di evitare l’ipotesi di una conduzione soltanto “apparente” da parte del nuovo gestore.
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